Sconto Irpef per l'acquisto di abitazioni energetiche

Pubblicata il: 18-01-2016 09:22

Sconto Irpef per l’acquisto di abitazioni energetiche
Il comma 56 istituisce un premio fiscale per le persone fisiche che, entro il 31 dicembre 2016, compreranno dall’impresa costruttrice unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Per loro, la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il beneficio dovrà essere suddiviso in dieci quote costanti, a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Meno imposte per chi compra in leasing l’abitazione principale
È stata inserita nell’articolo 15 del Tuir (“Detrazioni per oneri”), ma con applicazione limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, la disposizione agevolativa dettata - dal comma 82 della legge di stabilità - a favore dei contribuenti che stipulano contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (anche non ancora costruite) da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.replica uhren
Il beneficio consiste in una detrazione Irpef, nella misura del 19%, dei canoni e relativi oneri accessori fino a un importo massimo di 8mila euro (4mila, se si hanno almeno 35 anni di età) e del costo di acquisto al momento dell’esercizio dell’opzione finale fino a un tetto di 20mila euro (10mila, per i contribuenti dai 35 anni in su).
L’agevolazione spetta a cosplay condizione che il reddito complessivo non superi 55mila euro all’atto della stipula del contratto di leasing e che l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà su altri immobili abitativi.

Inoltre, sempre per il quinquennio 2016-2020, gli atti con cui a banche e intermediari finanziari autorizzati all’attività di locazione finanziaria sono trasferite abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in leasing da utilizzatori in possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, sono soggetti all’imposta di registro con aliquota ridotta all’1,5%. La sussistenza, in capo all’utilizzatore, dei presupposti per il riconoscimento dei benefici “prima casa” deve essere dichiarata nel contratto di locazione finanziaria.

fonte: 

 

 

Commenta